Assemblea Condominiale: Come Si Convoca, Chi Può Chiederla, Quorum e Verbale

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L’assemblea condominiale è l’organo decisionale supremo del condominio. È lì che si approvano le spese, si nominano e si revocano gli amministratori, si decidono i lavori, si modificano i regolamenti. Eppure, molti condomini vi partecipano senza conoscere le regole fondamentali che ne governano la convocazione e lo svolgimento. Errori procedurali — anche banali — possono rendere nulla una delibera, aprendo la strada a costosi contenziosi. Questa guida ti spiega tutto quello che devi sapere.


I Due Tipi di Assemblea Condominiale

La legge distingue due tipi di assemblea, con regole parzialmente diverse per convocazione e contenuti.

Assemblea Ordinaria

Si tiene almeno una volta l’anno, convocata dall’amministratore. Il suo scopo principale è l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e del preventivo per quello successivo, la conferma (o revoca e sostituzione) dell’amministratore e la gestione dell’ordinaria amministrazione del condominio.

Assemblea Straordinaria

Si tiene ogni volta che è necessario deliberare su questioni urgenti o non rimandabili all’assemblea ordinaria: approvazione di lavori straordinari, modifica del regolamento condominiale, revoca dell’amministratore, gestione di situazioni di emergenza. Non ha una frequenza predefinita; viene convocata secondo necessità.


Chi Può Convocare l’Assemblea

La facoltà di convocare l’assemblea non spetta solo all’amministratore. La legge prevede più soggetti legittimati.

L’Amministratore

È il soggetto naturalmente deputato alla convocazione. Per l’assemblea ordinaria ha l’obbligo di convocarla almeno una volta l’anno. Per le straordinarie, le convoca quando lo ritiene necessario o quando richiesto dai condomini.

I Condomini

Almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale possono chiedere formalmente all’amministratore di convocare un’assemblea straordinaria. Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono procedere autonomamente alla convocazione.

Il Condominio senza Amministratore

Nei condomini che non hanno ancora nominato un amministratore (o dopo la sua revoca), ciascun condomino può convocare l’assemblea autonomamente per procedere alla nomina.


Come Si Convoca l’Assemblea: Forma e Termini

La convocazione deve rispettare regole precise sia nel contenuto che nei termini di preavviso.

Il Contenuto dell’Avviso di Convocazione

L’avviso deve indicare obbligatoriamente:

  • La data dell’assemblea (sia in prima che in seconda convocazione)
  • L’ora di inizio (con l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione)
  • Il luogo di svolgimento
  • L’ordine del giorno: l’elenco preciso degli argomenti che verranno discussi e votati

Gli argomenti non inclusi nell’ordine del giorno non possono essere oggetto di delibera. Una delibera su materia estranea all’ordine del giorno è nulla.

I Termini di Preavviso

La convocazione deve essere comunicata ai condomini con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell’assemblea. Questo termine è minimo; è buona prassi — e molti regolamenti condominiali lo impongono — avvisare con almeno dieci o quindici giorni di anticipo.

Le Modalità di Comunicazione

L’avviso può essere inviato tramite:

  • Raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)
  • PEC (Posta Elettronica Certificata), se il condomino ha comunicato il proprio indirizzo PEC
  • Email semplice, se il condomino ha espressamente accettato questo mezzo
  • Consegna a mano, con firma di ricevuta
  • Fax, se accettato dal condomino

La forma deve essere tale da garantire la prova dell’avvenuta ricezione. Una convocazione verbale, per quanto riferita a tutti i condomini, non è opponibile a chi sostiene di non averla ricevuta.


I Quorum: Quando l’Assemblea è Valida e Quando Delibera

I quorum condominiali sono tra le norme più complesse e fraintese del diritto condominiale. Si distingue tra quorum costitutivo (necessario perché l’assemblea sia valida) e quorum deliberativo (necessario per approvare una delibera).

Prima Convocazione

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti (o rappresentati da deleghe) condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore millesimale dell’intero edificio e almeno i due terzi dei partecipanti al condominio (numero di persone).

Per deliberare in prima convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale (500/1000).

Seconda Convocazione

In seconda convocazione (che non può tenersi lo stesso giorno della prima, ma può svolgersi il giorno successivo), l’assemblea è validamente costituita con un numero qualunque di intervenuti, purché rappresentino almeno un terzo del valore millesimale e un terzo dei partecipanti.

Per deliberare è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale (333/1000).

Maggioranze Speciali per Determinate Delibere

Alcune materie richiedono maggioranze più elevate, indipendentemente da prima o seconda convocazione:

  • Innovazioni ordinarie: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore millesimale
  • Innovazioni gravose o voluttuarie: maggioranza dei condomini e due terzi del valore millesimale
  • Modifiche alle destinazioni d’uso: unanimità o maggioranza qualificata a seconda dei casi
  • Modifica del regolamento contrattuale: unanimità
  • Installazione di impianti per energie rinnovabili: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale

Le Deleghe: Chi Può Rappresentare un Condomino

Un condomino che non può essere presente all’assemblea può farsi rappresentare da un delegato, mediante delega scritta. Il delegato non deve necessariamente essere un condomino: può essere qualsiasi persona capace di agire.

I Limiti alla Delega

La legge pone alcune restrizioni:

  • L’amministratore non può ricevere deleghe da parte dei condomini, salvo diversa previsione del regolamento
  • Nessun delegato può rappresentare più di un quinto dei condomini e un quinto del valore millesimale
  • Nei condomini con più di venti condomini, si applicano restrizioni aggiuntive alla concentrazione di deleghe

Lo Svolgimento dell’Assemblea

Anche le fasi di svolgimento dell’assemblea seguono una procedura precisa.

Nomina del Presidente e del Segretario

L’assemblea nomina, tra i presenti, un presidente che la presiede e un segretario che redige il verbale. Solitamente è l’amministratore a svolgere queste funzioni, ma non è obbligatorio. Nei condomini più grandi è frequente che presidente e segretario siano condomini designati dall’assemblea.

Verifica del Quorum Costitutivo

Prima di procedere alla discussione, il presidente verifica la presenza dei requisiti minimi di costituzione. Se il quorum non è raggiunto, l’assemblea viene sciolta e si fissa la data per la seconda convocazione.

Discussione e Votazione

Si procede per i punti dell’ordine del giorno nell’ordine in cui sono stati indicati nell’avviso di convocazione. Per ogni punto si apre la discussione, si raccolgono eventuali interventi e si procede alla votazione. Il risultato della votazione deve essere verbalizzato con l’indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi millesimi.


Il Verbale dell’Assemblea

Il verbale è il documento che attesta quanto deliberato dall’assemblea. Deve essere redatto con precisione, perché è la prova di ciò che è stato deciso e del modo in cui è stato deciso.

Cosa Deve Contenere il Verbale

  • Data, ora e luogo dell’assemblea
  • Elenco dei presenti (con millesimi) e delle deleghe
  • Verifica del quorum costitutivo
  • Resoconto della discussione per ogni punto dell’ordine del giorno
  • Esito delle votazioni con indicazione di favorevoli, contrari, astenuti e relativi millesimi
  • Testo delle delibere approvate

Firma del Verbale

Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario. Non è necessaria la firma di tutti i condomini. Deve essere trascritto nell’apposito registro dei verbali entro trenta giorni.

Impugnazione delle Delibere

Le delibere assembleari possono essere impugnate davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla data in cui sono state adottate (per i condomini presenti) o dalla comunicazione (per i condomini assenti). I motivi di impugnazione possono essere: vizi procedurali nella convocazione, mancanza dei quorum, delibera su materia estranea all’ordine del giorno, delibere contrarie alla legge o al regolamento.


L’Assemblea in Videoconferenza

Dopo la spinta del periodo pandemico, le assemblee da remoto o in videoconferenza sono diventate sempre più frequenti. La legge non le esclude espressamente, ma è necessario che il regolamento condominiale le preveda o che vi sia il consenso di tutti i partecipanti. In questo caso valgono le stesse regole procedurali dell’assemblea in presenza: avviso, ordine del giorno, quorum, verbale.


Il Ruolo dell’Amministratore nell’Assemblea

Un buon amministratore non si limita a convocare l’assemblea e a leggerla. Prepara l’ordine del giorno con cura, distribuisce la documentazione con anticipo sufficiente (rendiconto, preventivi per i lavori, proposte di delibera), modera i lavori in modo da garantire a tutti la possibilità di esprimersi, raccoglie le votazioni in modo corretto e redige un verbale chiaro e preciso.

Per sapere tutto sui compiti dell’amministratore prima, durante e dopo l’assemblea, leggi il nostro articolo su cosa fa l’amministratore di condominio.


Domande Frequenti

Cosa succede se l’amministratore non convoca l’assemblea ordinaria?

I condomini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale possono convocarla direttamente. Se l’inerzia si protrae, è possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere la revoca dell’amministratore inadempiente.

Posso partecipare all’assemblea se ho un debito condominiale?

Sì, il condomino moroso mantiene il diritto di partecipare e votare in assemblea. La morosità non comporta la sospensione dei diritti assembleari, ma solo l’applicazione delle procedure di recupero crediti da parte dell’amministratore.

Le delibere approvate dall’assemblea sono immediatamente esecutive?

In linea generale sì, salvo diversa previsione della delibera stessa. L’amministratore è tenuto a darvi esecuzione immediatamente, anche se un condomino ha dichiarato l’intenzione di impugnarle. Solo il Tribunale può sospendere l’esecuzione di una delibera in via cautelare.

È valida un’assemblea svoltasi senza la presenza del numero legale?

No. Un’assemblea priva del quorum costitutivo è nulla, e le delibere adottate sono anch’esse nulle. Chiunque abbia interesse può far valere questa nullità in qualsiasi momento, senza dover rispettare il termine di trenta giorni previsto per le delibere annullabili.


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